A testimoniare l'eccessivo utilizzo di alcolici da parte di un automobilista bastano l'odore di alcol, l'incapacità di rispondere alle domande degli agenti e le testimonianze di questi ultimi. Lo stato di ebbrezza è l'esito necessario della prova del palloncino, ma bastano elementi "obiettivi e sintomatici". Lo hanno stabilito di recente i giudici della corte di Cassazione.
Si legge nella sentenza: "Ne consegue pertanto che, in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall'imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1,50".
Gli ermellini respingono così il ricorso di un automobilista di Brescia, i cui avvocati sostenevano che l'unico modo per certificare che il tasso alcolemico del proprio assistito aveva davvero superato la soglia consentita di 1,5, occorreva avere effettuato un alcoltest. Per la Cassazione invece "poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 del Codice della strada" ossia la guida in stato ebbrezza.