Le multe non pagate per eccesso di velocità comminate con autovelox non approvati o non omologati potrebbero essere impugnate dall'automobilista per chiederne l'annullamento. È quanto stabilito dalla sentenza 10505 della Corte di cassazione che, per la prima volta, ha sottolineando la necessità che tali dispositivi siano approvati dal ministero dei Trasporti ed omologati secondo standard condivisi.
"La sentenza sta provocando grande confusione ed alimenta false speranze su possibili annullamenti di massa delle sanzioni: per le multe già pagate o quelle per cui siano scaduti i termini non è possibile proporre ricorso", precisa l'associazione di tutela dei consumatori Codacons, presieduta da Carlo Rienzi.
La sentenza della Corte di cassazione ha ribaltato l'interpretazione del Codice della strada da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo cui i vocaboli "approvazione" ed "omologazione" erano sinonimi (circolare 8176/2020). Niente da fare: i giudici "hanno spiegato come su ogni autovelox conforme debba essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione e di approvazione ed il nome del fabbricante", hanno chiarito gli esperti del periodico "All-in Giuridica".
La sentenza 10505 della Corte di cassazione si riferisce al caso specifico di un automobilista fotografato mentre percorreva una tangenziale del Nord Italia a 97 km/h anziché i 90 km/h prescritti. A seguito degli accertamenti sull'autovelox fisso Red&Speed-Evo-L2 è emerso che l'apparecchiatura era risultata approvata ma non omologata, fatto questo che ha portato all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento della multa.
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