Cosa accade quando un passeggero acquista un carnet di biglietti di viaggio e poi l'azienda di trasporto dispone autonomamente l'aumento delle tariffe? Una domanda che spesso si pongono i consumatori ed a cui non sempre gli uffici di comunicazione delle aziende di trasporto sono in grado di rispondere in dettaglio. Intanto, le compagnie devono comunicare il termine entro cui si può usufruire dei ticket, come prevede il regolamento europea Ce 1371/2007.
Essendo questi titoli utilizzabili entro la data di scadenza espressamente indicata al momento della prima obliterazione, alcuni clienti si chiedono se sia lecito ottenere la restituzione della somma spesa, considerato che essi non permettono più di fruire del numero di corse già pagato, al prezzo della tariffa allora in vigore, pur essendo ancora in corso di validità. Tale pretesa non è motivata dal punto di vista giuridico.
Correttamente, invece, nel caso in cui, dopo l'acquisto di un titolo multiviaggio, un cosiddetto carnet che ha una validità che copre più corse, si siano verificate variazioni di prezzo delle singole tratte, di norma vale il principio secondo cui l'utente mantiene il diritto di utilizzare i biglietti già acquistati con la vecchia tariffa per le medesime tratte, almeno per un certo periodo di tempo dopo l'entrata in vigore del nuovo tariffario. In caso di controversie irrisolte il consumatore può rivolgersi all'Autorità di regolazione dei trasporti (Art).