La giustizia amministrativa ha di recente ribadito la legittimità dell'atto comunale di Milano che impone l'installazione di sensori per l'angolo cieco su autobus e Tir, in specifiche zone ed orari della città, annullando così una precedente decisione del Tar Lombardia. Questa disposizione, presa in risposta ad incidenti stradali fatali coinvolti veicoli pesanti, mira ad incrementare la sicurezza urbana, particolarmente per pedoni e ciclisti.
Inizialmente, un gruppo di aziende di trasporto, supportate da Assotir, ha contestato il provvedimento, sostenendo una mancanza di competenza del Comune in materia di regolamentazione della sicurezza stradale, competenza attribuita allo Stato. Il nucleo della questione verteva sulla capacità del Comune di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato per fine di pubblico interesse, inclusa la sicurezza, sulla base del decreto legislativo n. 285 del 1992.
La risposta del Consiglio di Stato riconosce che ai Comuni è concessa la facoltà di istituire zone a traffico limitato propriamente dette, e l'obbligo dei sensori di angolo cieco cade entro tale prerogativa, abilitando Milano a rafforzare le misure di sicurezza locale.
Questa sentenza ha generato una dicotomia di reazioni: da un lato, l'opposizione da parte di Assotir che critica la possibile frammentazione e disomogeneità delle regolamentazioni comunali nel territorio nazionale; dall'altro, l'approvazione dell'amministrazione comunale che vede nell'obbligo una misura di senso comune per la salvaguardia della vita in città. Tuttavia, è emerso un margine per l'adattamento alla disposizione, con una proroga dell'implementazione già contemplata.
La decisione è salutata positivamente da Legambiente, sottolineando l'importanza di tale misura per la sicurezza urbana. Al contrario, esistono critiche sulla potenziale inefficacia del dispositivo e sulle implicazioni economiche per i proprietari dei veicoli pesanti. La città di Milano, intanto, procede verso un traffico più sicuro e meno pericoloso per i suoi cittadini.
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