Riparte oggi, per il diciottesimo anno, lo Sportello del turista di Confconsumatori: un importante presidio a tutela dei viaggiatori, attivo a livello nazionale per tutta l’estate. Sarà possibile ricevere informazioni, consulenza ed assistenza al telefono, on-line ed anche in presenza –nelle ormai tradizionali sedi situate tra le province di Catania, Messina e Ragusa– rispetto a tutti i disservizi e le problematiche in materia di turismo.
Cancellazioni e ritardi aerei: molti "Programmati" – Questi disservizi, molto comuni, si sono puntualmente ripresentati anche in questo primo periodo di vacanze. Spesso le compagnie tentano di sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento comunitario n. 261/2004, invocando presunte circostanze eccezionali, senza peraltro indicarle. Consigliamo ai passeggeri di non farsi ingannare da queste risposte e di insistere nelle richieste di compensazione pecuniaria, rimborso, risarcimento e riprotezione: diritti irrinunciabili dei passeggeri. Inoltre, in alcuni casi cancellazioni e ritardi appaiono “programmati”. Infatti, molte cancellazioni sono avvenute con due settimane di anticipo e molti ritardi si attestano tra le due e le tre ore. Non trattandosi di casi isolati è chiaro che in entrambe le circostanze le compagnie tentano di sottrarsi in tal modo al pagamento della compensazione pecuniaria.
Viaggi aerei: cancellazione del volo – La compagnia ha l’obbligo di offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione con altro volo. Spettano in ogni caso l’assistenza e la compensazione pecuniaria che, in base alla tratta, può essere di 250, 400 o 600 Euro.
Ritardi Anche in questi casi sono previsti rimborsi e risarcimenti in base alle ore di ritardo. Per i ritardi prolungati, pari o superiori alle tre ore, al passeggero spetta, oltre l’assistenza, la compensazione pecuniaria nella stessa misura della cancellazione.
Negato imbarco– Comprende anche il cosiddetto overbooking, quando il numero di passeggeri supera i posti disponibili. Al passeggero spettano gli stessi diritti previsti in caso di cancellazione.
Bagagli – Risarcimento per distruzione, danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna del bagaglio. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro sette giorni in caso di danneggiamento ed entro 21 giorni per la ritardata consegna. Nell’immediatezza la constatazione dell’evento deve essere effettuata presso l’ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo compilando il modulo Pir e prima di lasciare l’area aeroportuale.
Viaggi in treno – In caso di ritardi e disservizi è possibile chiedere il risarcimento in virtù del Codice del consumo e del Regolamento comunitario n. 1371/2007.
Viaggi in autostrada – L’automobilista ha diritto di richiedere alla società autostradale competente i seguenti risarcimenti: a) Danni causati da insidia e trabocchetto per la presenza di oggetti sulla carreggiata o per cavi pendenti in galleria. b) Danni causati dalla presenza sulla carreggiata di liquido oleoso o similare. c) Danni causati da tempi di percorrenza superiori rispetto al normale, come ritardi o soste prolungate.
Viaggi a bordo di nave – La normativa di riferimento è il Regolamento Ue n. 1177/2010, che prevede tutele in caso di ritardi e cancellazioni. Oltre al risarcimento danni.